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Ai
sensi dell’art. 116 comma 1 bis e 11 bis del D.Lgs. 30/04/1992
n, 285, come modificato dal D.L. 151 del 27/06/2003, convertito
successivamente in legge, “per guidare un ciclomotore, il
minore di età che abbia compiuto i quattordici anni deve
conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato
dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri,
a seguito di specifici corsi con prova finale”.
Tali
corsi
possono essere frequentati a pagamento presso le
autoscuole; in alternativa le scuole statali e non statali di
istruzione secondaria possono organizzare corsi gratuiti
all’interno delle scuole stipulando convenzioni a
titolo gratuito con Comuni, autoscuole, istituzioni
pubbliche e private impegnate in attività collegate alla
circolazione stradale.
Il
programma e le procedure d’esame per il conseguimento del
certificato di idoneità sono contenuti nel Decreto 30/06/2003
del Ministero Infrastrutture e Trasporti. |